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STATUTO DEL GRUPPO AGENTI DONAU
ART. 1
(Denominazione e sede)
E' costituita una associazione sindacale non riconosciuta denominata:Gruppo Agenti DONAU o, in forma abbreviata, GAD. Il GAD è un’associazione sindacale di fatto, liberamente costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia.
La sede legale è fissata in Via Bernardo Quaranta, 45 a Milano. L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.
ART. 2
(Finalità)
1. Il GAD è apolitico, apartitico, non ha scopo di lucro e tramite i suoi organi sociali svolge attività di tutela sindacale e di difesa e promozione degli interessi morali ed economici dei propri associati, sia in sede stragiudiziale che in sede giurisdizionale.
2. Le finalità che il GAD si propone sono in particolare:
a. vigilare sulla osservanza ed applicazione dei contratti ed accordi economici e normativi nazionali ed aziendali;
b. stipulare accordi aziendali collettivi con le imprese mandanti, facendo salve le condizioni individuali più favorevoli in atto e informandone, nel dettaglio, le organizzazioni Sindacali Nazionali;
c. tutelare gli interessi collettivi ed individuali dei soci nei confronti delle imprese mandanti anche dopo la cessazione del mandato, su specifica richiesta scritta del socio, fino alla definizione totale di ogni rapporto con la medesima, in sede giurisdizionale e/o arbitrale;
d. promuovere e realizzare servizi e studi a favore degli associati ed iniziative di carattere benefico e o di finalità sociali;
e. stimolare le imprese mandanti nella ricerca e nello sviluppo dell’offerta assicurativa più aggiornata;
f. promuovere e realizzare iniziative atte a migliorare la formazione tecnica e professionale dei propri associati anche in collaborazione con le imprese mandanti;
g. sostenere i propri associati chiamati ad incarichi di rappresentanza presso organismi di confronto e/o consultivi collegati al settore assicurativo;
h. adoperarsi per dirimere, su richiesta motivata di una parte, vertenze tra i socie le imprese mandanti e tra i soci stessi;
ART. 3
Soci)
1. Il GAD ha due categorie di soci:
a. i soci ordinari;
b. i soci onorari;
2. Sono ammessi al GAD, in qualità di soci ordinari, gli agenti e i delegati assicurativi di società titolari di con regolare mandato di Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group o di altre società dello stesso gruppo, operanti in Italia, che ne facciano richiesta scritta, condividendone gli scopi ed impegnandosi ad accettare il presente statuto, il regolamento interno ed il codice etico comportamentale. L’eventuale diniego dell’iscrizione va motivato per iscritto dal consiglio direttivo.
3. I soci onorari sono quelle persone che, su proposta della giunta esecutiva sono nominati tali dal consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti nei confronti dell’associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
5. L’ammissione a socio comporta l’obbligo di versare la quota associativa, determinata per agenzia. Le prerogative che ne derivano sono intrasmissibili.
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
1. I soci ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali elettivi e di essere eletti e nominati negli stessi.
2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività del GAD e, qualora incaricati dal presidente o dal consiglio direttivo, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci ordinari devono versare nei termini stabiliti la quota sociale.
4. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti o nominati nelle cariche sociali.
5. I soci del GAD svolgono la propria attività associativa in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e in ragione della propria disponibilità.
ART. 5
(Recesso e sanzioni)
1. Il socio del GAD perde la sua qualità di socio ordinario per recesso o perché vengono a mancare uno o più dei requisiti di cui all’art.3 del presente statuto.
2. Il socio ordinario può recedere dal GAD mediante comunicazione scritta al presidente o al consiglio direttivo. È esclusa in ogni caso la ripetibilità della quota versata.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto incorre nelle seguenti sanzioni:
a. I soci che non pagano la quota sociale annua e qualsiasi altro contributo deliberato dagli organi sociali entro sessanta giorni dalla data della richiesta, sono sospesi dal GAD, perdendo con effetto immediato i diritti sociali. Tali diritti sono reintegrati se nei successivi sessanta giorni il socio paga quanto dovuto. Dopo tale termine il socio moroso è ritenuto dimissionario, fermo restando il diritto del GAD di agire nei suoi confronti per il recupero del credito sino ad allora maturato.
Se il socio moroso è un componente degli organi sociali, egli decade automaticamente senza la possibilità di reintegro per il mandato in corso. Per essere riammesso il socio moroso dovrà presentare nuova domanda di iscrizione.
b. Il socio nei confronti del quale il collegio dei probiviri abbia accertato il mancato rispetto dello statuto, del regolamento interno e del codice etico comportamentale, incorre, secondo la gravità ed a giudizio del collegio dei probiviri, nelle seguenti sanzioni:
1. censura scritta e motivata;
2. sospensione per un periodo non superiore ad un anno;
3. espulsione;
ART. 6
(Organi sociali)
1. Gli organi del GAD sono:
• L’assemblea generale;
• Il presidente;
• Il consiglio direttivo;
• I vice presidenti;
• Il collegio dei revisori dei conti;
• il collegio dei probiviri;
• il tesoriere
• il segretario
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. I componenti gli organi del GAD hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.
ART. 7
(Assemblea generale)
1. L’assemblea generale è l’organo sovrano del GAD; è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data della convocazione; esprime la volontà degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti gli aderenti.
2. È convocata almeno una volta all’anno dal presidente del GAD o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare per posta, fax o mail, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contiene l’ordine del giorno dei lavori; nei casi di particolare urgenza tale termine potrà essere ridotto a quindici giorni.
3. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il consiglio direttivo, a maggioranza, lo deliberi.
4. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’assemblea generale)
L’assemblea Generale:
a. determina le linee generali programmatiche dell’attività;
b. approva la relazione morale e sociale del presidente e la relazione finanziaria e il rendiconto consuntivo e preventivo letti dal tesoriere e ratifica il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente già approvato dal consiglio direttivo;
c. approva la mozione finale predisposta dalla apposita commissione;
d. ratifica la nomina a soci onorari deliberata dal consiglio direttivo;
e. elegge il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti, e tutti gli altri organi sociali;
f. delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo;
g. elegge l’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vice presidente e da un segretario, la commissione per la mozione conclusiva e, se l’assemblea è convocata per il rinnovo degli organi sociali, la commissione elettorale.
e. delibera, preliminarmente alla presentazione delle liste per l’elezione del presidente e del consiglio direttivo, il numero dei componenti del consiglio direttivo.
f. ratifica le cooptazioni dei membri del consiglio direttivo effettuate dal consiglio stesso per la sostituzione di membri decaduti dalla carica.
ART. 9
(Validità assemblee generali)
1. L’assemblea generale ordinaria del GAD è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, comprese le deleghe e, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritiene opportuno.
3. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
4. L’assemblea generale straordinaria del GAD é regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto, comprese le deleghe e delibera col voto della maggioranza dei presenti, sia in proprio che per delega.
5. L’assemblea generale straordinaria del GAD approva le modifiche allo statuto e scioglie l’associazione; in caso di scioglimento dell’associazione devolve il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
6. Le deleghe possono essere rilasciate, nella misura massima di due, esclusivamente ad iscritti al GAD aventi diritto di voto.
ART. 10
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea del GAD sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell’assemblea e sottoscritto da questi e dal presidente dell’assemblea
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11
(Il presidente)
1. Il presidente del GAD ha la legale rappresentanza dell’associazione, per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
2. è il primo responsabile dell’attuazione delle delibere degli organi sociali;
3. convoca l’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, e il consiglio direttivo;
4. presiede il consiglio direttivo;
5. nomina tra i componenti del consiglio direttivo il vice presidente vicario;
6. redige la relazione morale e sociale e la sottopone all’approvazione dl consiglio direttivo;
7. delega rappresentanti, scelti tra i soci, presso enti, associazioni e/o altri organismi nei quali reputi necessaria ed opportuna la presenta del GAD;
8. propone al consiglio direttivo i nominativi dei soci dei quali intenda avvalersi nella gestione
del GAD;
9. propone al consiglio direttivo la nomina del tesoriere;
10. invita ai lavori dell’assemblea generale i rappresentanti dell’impresa mandante e delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.
ART. 12
(Consiglio Direttivo)
1. Il consiglio direttivo del GAD dura in carica 2 anni e i suoi membri possono essere rieletti fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi.
2. Il consiglio direttivo del GAD, oltre che dal presidente che lo presiede, è composto da un numero variabile di sei, otto o dieci componenti, secondo quanto deciso dall’assemblea generale, eletti dall’assemblea tra i propri soci ordinari.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera con voto favorevole della maggioranza. Su indicazione del presidente uno dei componenti assume l’incarico di segretario. Non è ammessa la delega.
4. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea o al presidente; stabilisce la quota associativa annua, approva la relazione morale sull’attività dell’associazione predisposta dal presidente; approva, dopo la verifica del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere;
6. Su proposta del presidente nomina, tra i soci non eletti a cariche sociali, il tesoriere.
8. istituisce commissioni, nominandone i componenti e scegliendone il responsabile; stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le deleghe.
9. Nomina i colleghi ai quali delegare le attività territoriali.
10. nomina, per cooptazione votata a maggioranza i fino alla metà dei membri del consiglio direttivo che siano decaduti per qualsiasi causa. La cooptazione è sottoposta a ratifica dell’assemblea nazionale nella prima riunione utile.
ART. 14
(Il vice presidente)
1. Il vice presidente vicario del GAD è nominato dal presidente tra gli eletti al consiglio direttivo. Il vice presidente vicario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, assumendone ogni prerogativa ed attribuzione.
ART.15
(Tesoriere)
Il tesoriere del GAD è nominato dal consiglio direttivo su indicazione del presidente fra i soci non eletti ad altre cariche sociali. Cura la custodia e l’amministrazione dei fondi e del patrimonio sociale. Redige entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione finanziaria da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo per la presentazione all’assemblea generale.
ART.16
(Collegio dei revisori dei conti)
Il collegio dei revisori dei conti del GAD è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea tra i soci. L’eletto che ottiene il maggior numero dei voti ne assume la presidenza, il secondo e il terzo sono componenti effettivi e il quarto e il quinto sono supplenti. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio preventivo e consultivo redatto dal tesoriere e controlla la regolarità della gestione finanziaria, redigendo una relazione annuale da sottoporre all’assemblea generale. Le decisioni del collegio sono assunte a maggioranza semplice e sono valide quando sono presenti almeno tre componenti.
ART.17
(Collegio dei probiviri)
Il collegio dei probiviri del GAD è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea tra i soci. L’eletto che ottiene il maggior numero di voti ne assume la presidenza, il secondo e il terzo sono componenti effetti e il quarto e il quinto sono supplenti.
Al collegio dei probiviri spetta decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, sulle controversie tra gli iscritti e tra gli iscritti e gli organi sociali. Al collegio dei probiviri spetta inoltre decidere l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 5.3. Le decisioni del collegio dei probiviri sono valide quando sono presenti almeno tre componenti. Il collegio agisce su motivata segnalazione o per incarico delle parti.
ART.18
(durata ed elezioni delle cariche sociali, decadenze e sostituzioni)
1. Gli eletti negli organi statutari durano in carica due anni e sono rieleggibili. Decadono automaticamente con la convocazione dell’assemblea ordinaria se nell’ordine del giorno è previsto il rinnovo degli organi, ma restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi eletti.
2. Le votazioni per l’elezione degli organi sociali sono personali e segrete. La votazione per l’elezione del consiglio direttivo avviene mediante presentazione di liste sottoscritte da almeno un quinto degli iscritti presenti personalmente o per delega. Ciascun iscritto presente, non può sottoscrivere che una sola lista, personalmente e per ciascuna delega ricevuta. Ciascuna lista deve contenere l’indicazione del nome dei candidati nel numero deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 8 comma e, nonché il nome del candidato presidente.
La commissione elettorale, ricevute le liste e verificata la regolarità della loro presentazione, assegna a ciascuna lista un numero e la denomina con il nome del relativo candidato presidente; quindi predispone le schede per la votazione, che dovranno riportare un riquadro per ciascuna lista, con l’indicazione della relativa denominazione. La votazione a scrutinio segreto avviene con l’apposizione di un segno sul riquadro relativo alla lista scelta. La votazione avviene con le modalità sopra indicate anche nel caso di presentazione di una lista unica. La commissione elettorale adotta ogni accorgimento ai fini di garantire la segretezza del voto. Dopo lo scrutinio, la commissione elettorale redige un verbale che riporta la distribuzione dei voti e lo consegna al presidente dell’assemblea, il quale proclama gli eletti.
3. Per l’elezione del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori, per ciascuno dei due organi si compilerà una lista con l’indicazione, in ordine alfabetico, del nome dei soci che hanno avanzato la propria candidatura. Nella scheda di votazione il socio dovrà scrivere il nominativo di cinque componenti il collegio dei revisori e cinque componenti il collegio dei probiviri.
4. In caso di elezione a più cariche sociali l’eletto dovrà optare per una sola di esse e nella carica vacante subentrerà il primo dei non eletti.
5. In caso di decadenza per qualsiasi motivo del presidente tutte le cariche sociali decadono e il vice presidente vicario, entro 60 giorni, dovrà convocare l’assemblea generale per l’elezione delle stesse. Lo stesso vice presidente vicario condurrà la gestione fino all’assemblea generale.
6. In caso di decadenza congiunta del presidente e del vice presidente vicario, tutte le cariche decadono e il componente del consiglio direttivo con maggiore anzianità di mandato deve, entro sessanta giorni, convocare un assemblea generale ordinaria per l’elezione delle stesse.
7. In caso di decadenza di oltre la metà dei componenti del consiglio direttivo, tutte le cariche decadono e si procede alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria come indicato ai punti 5 e 6.
ART.19
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche del GAD sono costituite da:
a. quote associative ordinarie, straordinarie e contributi vari;
b. donazioni e lasciti;
c. rendimenti finanziari e ogni altro tipo di entrate consentito dalla legge.
2. Il GAD ha il divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il GAD ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio a favore di altre organizzazioni similari o ai fini di pubblica utilità.
ART. 20
(Bilancio economico-finanziario)
1. Il bilancio economico-finanziario del GAD è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il bilancio economico-finanziario, predisposto dal tesoriere è approvato dal consiglio direttivo, sottoposto a ratifica dell’assemblea generale ordinaria, e depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento del GAD sarà deciso soltanto dall’assemblea generale straordinaria con le modalità di cui all’art. 9.5 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a favore di altre associazioni similari o a finalità di utilità sociale.
ART. 22
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del regolamento interno e si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
ART. 23
Disposizioni transitorie
Il GAD riconosce il valore fondamentale della rappresentanza nazionale della categoria ed aderisce al Sindacato Nazionale Agenti – SNA, con il quale collabora attivamente per la realizzazione degli obiettivi statutari.
Fino alla convocazione della prima assemblea elettiva, il GAD sarà retto da un comitato di presidenza nominato all'atto della costituzione